Art. 38. Unita' nautiche da pesca 1. Per le unita' nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972).