Art. 38.
                      Unita' nautiche da pesca
    1.  Per  le unita' nautiche da pesca si applicano le disposizioni
di  cui  alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (ratifica ed esecuzione
della   convenzione  sul  regolamento  internazionale  del  1972  per
prevenire  gli  abbordi  in  mare,  con  annessi, firmata a Londra il
20 ottobre 1972).