Art. 4.
        Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo
    1.  I  membri  dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti
del  comandante  nei  limiti  della  sua responsabilita'. Essi devono
contribuire all'osservanza del presente regolamento.
    2.  Ogni persona a bordo e' tenuta ad osservare gli ordini che le
vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della
navigazione e dell'ordine a bordo.