Art. 4. Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo 1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del comandante nei limiti della sua responsabilita'. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento. 2. Ogni persona a bordo e' tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.