Art. 40. G e n e r a l i t a' 1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato B devono essere emessi: a) dalle unita' nautiche a motore, ad eccezione delle unita' nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente; b) dalle unita' nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per le unita' nautiche a remi e' sufficiente un semplice fischietto. 2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensita' costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi e' di circa un secondo. 3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso puo' essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.