Art. 40.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  I  segnali  acustici  prescritti  e  quelli  ammessi  secondo
l'allegato B devono essere emessi:
      a) dalle  unita'  nautiche  a motore, ad eccezione delle unita'
nautiche  minori,  mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o
elettricamente;
      b) dalle  unita'  nautiche  minori  anche  mediante  un clacson
idoneo  oppure  un  apposito  corno. Per le unita' nautiche a remi e'
sufficiente un semplice fischietto.
    2.  I  segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni
di intensita' costante. Un suono breve deve avere una durata di circa
un  secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi.
L'intervallo tra due suoni successivi e' di circa un secondo.
    3.  Il  segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una
durata di circa quattro secondi. Esso puo' essere sostituito da colpi
battuti su un oggetto metallico.