Art. 43.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  I  comandanti  devono  attenersi  ai divieti, agli obblighi e
tener  conto  delle  raccomandazioni  o  indicazioni  portate  a loro
conoscenza   mediante  i  segnali  della  via  navigabile  riprodotti
nell'allegato A.