Art. 44. Segnalazione di particolari specchi d'acqua 1. Gli specchi d'acqua in cui e' vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione puo' essere completata con segnale di divieto di passaggio. 2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione e' vietata soltanto per certe categorie delle unita' nautiche sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto. 3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico e' permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde. 4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione puo' essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.