Art. 44.
             Segnalazione di particolari specchi d'acqua
    1.  Gli  specchi  d'acqua in cui e' vietata qualsiasi navigazione
sono   segnalati   mediante  boe  gialle  di  forma  sferica.  Questa
segnalazione  puo'  essere  completata  con  segnale  di  divieto  di
passaggio.
    2.  Gli specchi d'acqua in cui la navigazione e' vietata soltanto
per certe categorie delle unita' nautiche sono segnalati mediante boe
gialle  di  forma  sferica  e  da segnaletica indicante la natura del
divieto.
    3.  Gli  specchi  d'acqua  e i corridoi di partenza in cui lo sci
nautico e' permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle
di  forma sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe
dei  corridoi  di  partenza  al  largo hanno un diametro doppio delle
altre;  la  parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, deve
essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.
    4.  I  passi  navigabili  per l'accesso ai porti ed alle foci dei
fiumi e dei canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti
dal   largo,  a  sinistra  mediante  boe  di  color  rosso  di  forma
cilindrica,  a destra mediante boe di color verde di forma conica. Di
notte,  la  segnalazione  puo'  essere  costituita  da  fari  a  luce
lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.