Art. 45.
                Entrata dei porti e degli imbarcaderi
    1.  Le  entrate  dei  porti sono segnalate, di notte e in caso di
scarsa  visibilita', sul molo di destra, visto dal largo, mediante un
faro  a  luce  verde,  su  quello di sinistra mediante un faro a luce
rossa.  E'  consentito  un  faro  supplementare  di  direzione a luce
gialla.
    2.  Gli scali per le unita' nautiche per passeggeri situati fuori
dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di
scarsa  visibilita'  mediante  uno  o piu' fari a luce rossa. In piu'
puo' essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
    3.  I  fari  menzionati  ai  commi  1  e  2 possono essere a luce
intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.