Art. 45. Entrata dei porti e degli imbarcaderi 1. Le entrate dei porti sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilita', sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. E' consentito un faro supplementare di direzione a luce gialla. 2. Gli scali per le unita' nautiche per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilita' mediante uno o piu' fari a luce rossa. In piu' puo' essere collocato un faro di direzione a luce gialla. 3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.