Art. 48.
                  Regole generali di comportamento
    1.  Il  comandante deve regolare la velocita' dell'unita' nautica
in  modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli
alla  navigazione.  Egli  esegue  ogni  manovra  tempestivamente e in
maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni.
    2.  I  cambiamenti  di  rotta  e  di  velocita' non devono creare
pericolo di collisione.
    3.  Non  possono  condurre  unita'  nautiche tutti coloro che non
siano  in  grado  di  farlo  in modo sicuro, per malattia, infermita'
fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.