Art. 48. Regole generali di comportamento 1. Il comandante deve regolare la velocita' dell'unita' nautica in modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione sulle proprie intenzioni. 2. I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericolo di collisione. 3. Non possono condurre unita' nautiche tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermita' fisica o psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.