Art. 5. Doveri di precauzione 1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare: a) di mettere in pericolo o di molestare le persone; b) di causare danni ad altri unita' nautiche, alla proprieta' altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive; c) di intralciare la navigazione o la pesca; d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprieta'. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.