Art. 5.
                        Doveri di precauzione
    1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile
senza  pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende
tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in
special modo per evitare:
      a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
      b) di  causare  danni ad altri unita' nautiche, alla proprieta'
altrui,  alle  rive,  alle  opere  idrauliche  o alle istallazioni di
qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
      c) di intralciare la navigazione o la pesca;
      d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprieta'.
    2.  Le  disposizioni  di  cui al comma precedente si applicano ai
responsabili delle installazioni galleggianti.