Art. 57. Moto ondoso 1. La velocita' dovra' essere ridotta in modo adeguato per evitare di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle unita' nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza possibile dalle unita' nautiche che portano i segnali di protezione contro il moto ondoso.