Art. 57.
                             Moto ondoso
    1.  La  velocita'  dovra'  essere  ridotta  in  modo adeguato per
evitare  di  creare  moto  ondoso  o effetti di risucchio in grado di
creare danni alle unita' nautiche in stazionamento o in navigazione o
alle  opere  idrauliche  e  di  navigazione;  deve  essere  mantenuta
la maggior  distanza  possibile  dalle  unita' nautiche che portano i
segnali di protezione contro il moto ondoso.