Art. 59. Porti e imbarcaderi o scali attraversamento di vie navigabili principali 1. Le unita' nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unita' nautiche in servizio regolare o di unita' nautiche in difficolta'. 2. Le unita' nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. E' vietata la sosta in prossimita' dell'imboccatura di un porto. 3. Le unita' nautiche non devono ostacolare la manovra delle unita' nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o scalo, oppure che si allontanano da questo. 4. Le unita' nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono emettere i seguenti segnali sonori: a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo alla loro destra; b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo alla loro sinistra. 5. Le unita' nautiche che si accingono ad attraversare la via navigabile principale devono emettere tre suoni prolungati. 6. Prima della fine della attraversata le unita' nautiche devono emettere i seguenti segnali sonori: a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro destra; b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro sinistra.