Art. 59.
             Porti e imbarcaderi o scali attraversamento
                    di vie navigabili principali
    1.  Le unita' nautiche che escono da un porto hanno la precedenza
su  quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unita' nautiche
in servizio regolare o di unita' nautiche in difficolta'.
    2.  Le unita' nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita
da  un  porto. E' vietata la sosta in prossimita' dell'imboccatura di
un porto.
    3.  Le  unita'  nautiche  non  devono ostacolare la manovra delle
unita'  nautiche  in  servizio  regolare che vogliono approdare ad un
imbarcadero o scalo, oppure che si allontanano da questo.
    4.  Le  unita'  nautiche  che  devono  entrare o uscire da porti,
imbarcaderi  o  scali  e  dalle  vie  navigabili  affluenti  a quella
principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
      a) tre  suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno
dirigendo alla loro destra;
      b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno
dirigendo alla loro sinistra.
    5.  Le  unita'  nautiche  che si accingono ad attraversare la via
navigabile principale devono emettere tre suoni prolungati.
    6.  Prima della fine della attraversata le unita' nautiche devono
emettere i seguenti segnali sonori:
      a) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono
alla loro destra;
      b) un  suono  prolungato  seguito  da  due  suoni  brevi  se si
dirigono alla loro sinistra.