Art. 60.
                 Pratica dello sci nautico o impiego
                   di altre attrezzature similari
    1.  La  pratica  dello  sci  nautico  o l'impiego di attrezzature
analoghe  e'  autorizzata  solo di giorno e con buona visibilita', al
piu' presto a partire dalle ore 8 e al piu' tardi fino alle ore 21.
    2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature
analoghe  e'  vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi
di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati
come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
    3.  Il  comandante  dell'unita' nautica che rimorchia deve essere
accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e
di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a
svolgere questo compito.
    4.  L'unita'  nautica  che rimorchia e lo sciatore nautico devono
mantenere  una  distanza di almeno 50 m dalle altre unita' nautiche e
dai  bagnanti.  Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve
essere trainato a vuoto nell'acqua.
    5.  E'  vietato  il  traino  simultaneo  di  piu' di due sciatori
nautici.
    6.  E'  vietato  rimorchiare  attrezzature per il volo (aquiloni,
paracaduti  ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica
autorizzazione  della  struttura  regionale  competente in materia di
navigazione.