Art. 60. Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari 1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe e' autorizzata solo di giorno e con buona visibilita', al piu' presto a partire dalle ore 8 e al piu' tardi fino alle ore 21. 2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe e' vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso. 3. Il comandante dell'unita' nautica che rimorchia deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito. 4. L'unita' nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unita' nautiche e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua. 5. E' vietato il traino simultaneo di piu' di due sciatori nautici. 6. E' vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione della struttura regionale competente in materia di navigazione.