Art. 62. Navigazione in caso di scarsa visibilita' 1. Le unita' nautiche che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono ne' di una bussola ne' di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilita' (notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva. 2. Le unita' nautiche senza radar come pure le unita' nautiche che dispongono di un radar devono ridurre la velocita' in funzione della diminuita visibilita' e comunicare per radiotelefono alle unita' nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo richiedono. 3. Sulle unita' nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora cio' non sia possibile e' necessario che vi sia un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.