Art. 62.
              Navigazione in caso di scarsa visibilita'
    1. Le unita' nautiche che non possono emettere i segnali ottici e
quelli  acustici  prescritti  e che non dispongono ne' di una bussola
ne'  di  un  radar  non  devono  uscire in caso di scarsa visibilita'
(notte,  nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo
si  offusca  esse  devono  raggiungere,  non appena le circostanze lo
permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
    2.  Le  unita'  nautiche senza radar come pure le unita' nautiche
che  dispongono  di  un radar devono ridurre la velocita' in funzione
della  diminuita  visibilita'  e  comunicare  per  radiotelefono alle
unita'   nautiche   provenienti  in  senso  inverso  le  informazioni
necessarie per la sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se
le circostanze lo richiedono.
    3. Sulle unita' nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra
timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora.
Essa  deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora
cio'  non sia possibile e' necessario che vi sia un'istallazione tale
da   permettere  le  comunicazioni  tra  la  prora  e  la  cabina  di
pilotaggio.