Art. 64. Impiego del radar 1. Il radar puo' essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio, ed interpretarne le informazioni. 2. La vedetta a prora, prescritta sulle unita' nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non e' necessaria in caso di impiego del radar.