Art. 64.
                          Impiego del radar
    1.  Il  radar  puo'  essere  impiegato  come  mezzo ausiliario di
navigazione  quando  l'osservatore  sa  utilizzare  l'apparecchio, ed
interpretarne le informazioni.
    2.  La  vedetta  a  prora, prescritta sulle unita' nautiche e sui
convogli  nei  quali  la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m,
non e' necessaria in caso di impiego del radar.