Art. 66. Stazionamento 1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. E' vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di almeno 25 m. 2. Le unita' nautiche in stazionamento devono essere ancorate o ormeggiate in maniera sicura, tenuto, altresi', conto del moto ondoso e del risucchio provocato dalle unita' nautiche in navigazione. Esse devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3. L'ancoraggio e' vietato in prossimita' degli impianti dei pescatori professionisti segnalate come tali. 4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unita' nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per piu' di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. 5. Lo stazionamento delle unita' nautiche che portano merci pericolose e' consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di guardia permanente. 6. Le unita' nautiche in stazionamento al largo devono portare: a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati; b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a poppa, piu' basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da ogni lato; per le unita' minori e' consentito un solo fanale ordinario a luce bianca. 7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare: a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da tutti i lati, sulle unita' nautiche esterne in testa e in coda al convoglio; b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unita' nautica formante il convoglio. 8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando: a) l'unita' nautica e' in stazionamento in una via navigabile dove la navigazione e' impossibile o vietata; b) quando l'unita' nautica e' in stazionamento fuori dal canale navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.