Art. 68. C o n v o g l i 1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza sufficiente per assicurare la buona manovrabilita' del convoglio. 2. E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unita' nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo prima che il canale sia liberato dalle suddette unita' nautiche e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in sicurezza.