Art. 68.
                           C o n v o g l i
    1.  Gli  spintori  o  rimorchiatori  di convogli devono avere una
potenza  sufficiente  per  assicurare  la  buona  manovrabilita'  del
convoglio.
    2.  E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unita'
nautiche  del  convoglio  durante  le  operazioni  di ancoraggio e di
approdo  prima  che  il  canale  sia  liberato  dalle suddette unita'
nautiche  e che il comandante del convoglio non si sia assicurato che
esse siano messe in sicurezza.