Art. 69.
                       Passaggio sotto i ponti
    1.  E' vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro
immediate  vicinanze.  Se  sussiste  il  pericolo  di  incrociare  in
vicinanza o sotto un ponte, l'unita' nautica in ascesa deve attendere
a  valle  del  ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la
sicurezza  della  navigazione  lo richieda, le unita' nautiche devono
annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono
prolungato".
    2.  L'incrocio  in  prossimita'  di un ponte o sotto lo stesso e'
consentito   quando   il  passo  navigabile  presenta  una  larghezza
sufficiente o se esistono passaggi separati.
    3.  Il  passaggio sotto i ponti puo' essere regolato dai seguenti
segnali:
      a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo
posti   sull'arcata  di  un  ponte,  significano  che  e'  consentito
l'incrocio e la navigazione e' autorizzata nei due sensi;
      b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale
insieme  a  due  rombi  di  colore  giallo  posti  in  orizzontale  o
verticale,  significano  che  la  navigazione  e' proibita nell'altro
senso;
      c) uno  o  piu'  fanali  a  luce  rossa  o  pannello con colore
rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione e' proibita;
      d) un  fanale  a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica
la mezzeria della campata navigabile.