Art. 69. Passaggio sotto i ponti 1. E' vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, l'unita' nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, le unita' nautiche devono annunciare per tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato". 2. L'incrocio in prossimita' di un ponte o sotto lo stesso e' consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati. 3. Il passaggio sotto i ponti puo' essere regolato dai seguenti segnali: a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti sull'arcata di un ponte, significano che e' consentito l'incrocio e la navigazione e' autorizzata nei due sensi; b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano che la navigazione e' proibita nell'altro senso; c) uno o piu' fanali a luce rossa o pannello con colore rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione e' proibita; d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzeria della campata navigabile.