Art. 70. Passaggio delle conche di navigazione 1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione. 2. In prossimita' della conca di navigazione l'unita' nautica deve rallentare; se non e' possibile entrare immediatamente nella conca di navigazione l'unita' nautica deve fermarsi in prossimita' del segnale, con obbligo di fermarsi e, in caso di sua assenza, in posizione tale da non ostacolare in alcun modo l'uscita di altre unita' nautiche dalla conca di navigazione. 3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine di arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di conca. 4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione, l'unita' nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unita' nautiche presenti. 5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l'unita' nautica deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unita' nautiche presenti. 6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori devono essere spenti. 7. Le unita' nautiche che portano merci pericolose devono effettuare singolarmente il passaggio della conca. 8. Le unita' nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi inaffondabili.