Art. 70.
                Passaggio delle conche di navigazione
    1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro
impartite  dal  manovratore  della  conca  di navigazione, al fine di
garantire la sicurezza della navigazione.
    2.  In  prossimita'  della  conca di navigazione l'unita' nautica
deve  rallentare;  se  non  e' possibile entrare immediatamente nella
conca  di  navigazione  l'unita' nautica deve fermarsi in prossimita'
del  segnale,  con  obbligo di fermarsi e, in caso di sua assenza, in
posizione  tale  da  non  ostacolare  in alcun modo l'uscita di altre
unita' nautiche dalla conca di navigazione.
    3.   Il   passaggio   della  conca  di  navigazione  si  effettua
nell'ordine  di  arrivo;  in  caso  di  dubbio o arrivo contemporaneo
decide il manovratore di conca.
    4.  Dopo  l'autorizzazione  ad entrare all'interno della conca di
navigazione,  l'unita'  nautica  deve  accedervi  lentamente  per non
urtare contro le porte, i dispositivi di protezione e le altre unita'
nautiche presenti.
    5.  Durante  il riempimento o lo svuotamento della conca l'unita'
nautica  deve  essere  ormeggiata  per  non urtare contro le porte, i
dispositivi di protezione e le altre unita' nautiche presenti.
    6.  Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i
motori devono essere spenti.
    7.  Le  unita'  nautiche  che  portano  merci  pericolose  devono
effettuare singolarmente il passaggio della conca.
    8.  Le  unita'  nautiche  hanno  l'obbligo di adoperare parabordi
inaffondabili.