Art. 72. Passaggio di ponti mobili 1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione. 2. In prossimita' del ponte mobile l'unita' nautica deve fermarsi in prossimita' del segnale con obbligo di fermarsi e, in caso di sua assenza, in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione. 3. Il passaggio del ponte e' autorizzato dal manovratore del ponte. 4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando e' completamente conclusa la manovra di apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unita' nautica e' completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali. 5. Il passaggio del ponte mobile puo' essere regolato dai seguenti segnali: a) uno o piu' fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio"; b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia"; c) uno o piu' fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".