Art. 72.
                      Passaggio di ponti mobili
    1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro
impartite  dal  manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la
sicurezza della navigazione.
    2. In prossimita' del ponte mobile l'unita' nautica deve fermarsi
in  prossimita' del segnale con obbligo di fermarsi e, in caso di sua
assenza, in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo
alla movimentazione del ponte e alla navigazione.
    3.  Il  passaggio  del  ponte  e' autorizzato dal manovratore del
ponte.
    4.  Il  manovratore  del  ponte  autorizza il passaggio solamente
quando  e'  completamente conclusa la manovra di apertura; la manovra
di  chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l'unita' nautica
e'  completamente  passata  oltre  il  ponte  ed i suoi meccanismi di
movimentazione verticali o orizzontali.
    5.  Il  passaggio  del  ponte  mobile  puo'  essere  regolato dai
seguenti segnali:
      a) uno  o  piu'  fanali  a  luce rossa, significano "divieto di
passaggio";
      b) un  fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa
altezza  o  con  il  fanale  a  luce rossa sopra quello a luce verde,
significano  "divieto  di  passaggio  ma  prepararsi  a  mettersi  in
marcia";
      c) uno  o  piu'  fanali  a  luce  verde, significano "passaggio
autorizzato".