Art. 73. Attraversamento su fiumi e canali 1. Ad eccezione delle unita' nautiche a remi, le unita' nautiche che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa. 2. Le unita' nautiche che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dalle unita' nautiche per passeggeri, da quelle per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.