Art. 73.
                  Attraversamento su fiumi e canali
    1.  Ad eccezione delle unita' nautiche a remi, le unita' nautiche
che  attraversano  un  fiume  o  un  canale devono tenersi lontani da
quelli in discesa o in ascesa.
    2.  Le  unita' nautiche che attraversano un fiume o canale devono
mantenere,  dalle  unita'  nautiche  per passeggeri, da quelle per il
trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando
queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.