Art. 75.
    Segnalamento di impianti galleggianti, delle unita' nautiche
      al lavoro e delle unita' nautiche incagliate o affondate
    1.  Gli  impianti  galleggianti  e  le unita' nautiche intenti ad
eseguire  lavori  in acqua, come pure le unita' nautiche incagliate o
affondate devono portare:
      a) di  notte,  sul lato o sui lati dove il passaggio e' libero,
un  fanale  ordinario  a  luce rossa e, a circa l m piu' in basso, un
fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio
e'  ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa
altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;
      b) di  giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio e' libero,
una  bandiera  la  cui meta' superiore e' rossa e quella inferiore e'
bianca  oppure  due  bandiere  sovrapposte,  quella superiore rossa e
quella  inferiore  bianca;  sul  lato o sui lati dove il passaggio e'
ostacolato,  una  bandiera  rossa  disposta alla stessa altezza della
bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.
    2.  Questi  segnali  devono trovarsi ad un'altezza tale da essere
visibili da tutti i lati.
    3.  Qualora  i segnali non possano essere applicati su una unita'
nautica  affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere
disposti nel modo piu' appropriato.