Art. 75. Segnalamento di impianti galleggianti, delle unita' nautiche al lavoro e delle unita' nautiche incagliate o affondate 1. Gli impianti galleggianti e le unita' nautiche intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure le unita' nautiche incagliate o affondate devono portare: a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio e' libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa l m piu' in basso, un fanale ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio e' ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato; b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio e' libero, una bandiera la cui meta' superiore e' rossa e quella inferiore e' bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio e' ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato. 2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati. 3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unita' nautica affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel modo piu' appropriato.