Art. 79. Linea d'immersione 1. Le unita' nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza. 2. Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.