Art. 79.
                         Linea d'immersione
    1.  Le  unita' nautiche destinate al trasporto di merci, compresa
la sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione
disposte  rispettivamente  a una distanza dalla prua e dalla poppa di
circa un sesto della loro lunghezza.
    2.  Le  linee  di  immersione  devono essere pitturate in maniera
indelebile  di  colore  chiaro  su  fondo  scuro o di colore scuro su
sfondo  chiaro  e  devono  essere collocate in modo che il loro bordo
inferiore corrisponda all'immersione massima.