Art. 8.
                 Utilizzazione della via navigabile
    1.  La  lunghezza,  la  larghezza,  l'altezza,  il pescaggio e la
velocita'   dell'unita'   nautica,  o  del  convoglio  devono  essere
compatibili  con  le  caratteristiche tecniche della via navigabile e
delle sue opere idrauliche.
    2.  Nel caso in cui l'unita' nautica danneggi un'opera idraulica,
il  comandante  deve  immediatamente  avvisare dei fatto le autorita'
competenti.