Art. 8. Utilizzazione della via navigabile 1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocita' dell'unita' nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche. 2. Nel caso in cui l'unita' nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare dei fatto le autorita' competenti.