Art. 80.
                              P e s c a
    1.  Le  reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca
devono  essere  posizionate  in  modo  da  non  recare intralcio alla
navigazione  e se si estendono nel canale navigabile o in prossimita'
dello stesso sono contrassegnati:
      a) di   giorno,   con   corpi  galleggianti  gialli  in  numero
sufficiente ad indicarne la posizione;
      b) di  notte,  con luci ordinarie bianche in numero sufficiente
ad indicarne la posizione.
    2.  Sulla  rotta  delle  unita' nautiche in servizio regolare, in
prossimita'  delle  entrate  dei porti e degli imbarcaderi per unita'
nautiche  dei  passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti
da  pesca,  di  nasse  e di altri attrezzi per la pesca e' consentita
solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
    3.  E'  vietato  qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una
fascia  di  50  metri  dai  limiti  della  via  navigabile  segnalata
all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.