Art. 80. P e s c a 1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimita' dello stesso sono contrassegnati: a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione; b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione. 2. Sulla rotta delle unita' nautiche in servizio regolare, in prossimita' delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unita' nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca e' consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata. 3. E' vietato qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.