Art. 81.
                         I m m e r s i o n i
    1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
      a) sulla rotta delle unita' nautiche in servizio regolare;
      b) nelle strettoie;
      c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
      d) nelle  vicinanze  dei  luoghi  di  stazionamento autorizzati
ufficialmente.