Art. 82. Regolamenti particolari 1. Restano in vigore le norme previste da appositi regolamenti disciplinanti la navigazione in particolari aree fluviali, purche' non in contrasto con le disposizioni previste dal presente regolamento. La struttura regionale competente in materia di navigazione interna, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione, e' autorizzato ad emanare disposizioni particolari che non siano in contrasto con il presente regolamento.