Art. 82.
                       Regolamenti particolari
    1.  Restano  in  vigore le norme previste da appositi regolamenti
disciplinanti  la  navigazione  in particolari aree fluviali, purche'
non   in   contrasto   con  le  disposizioni  previste  dal  presente
regolamento.   La struttura   regionale   competente  in  materia  di
navigazione  interna,  al  fine  di  consentire il corretto esercizio
della navigazione, e' autorizzato ad emanare disposizioni particolari
che non siano in contrasto con il presente regolamento.