Art. 83.
                            D e r o g h e
    1.  La  struttura  regionale competente in materia di navigazione
interna,  quando la sicurezza e la fluidita' del traffico non ne sono
pregiudicati, puo' autorizzare:
      a) il  traino  simultaneo  di  piu'  di  due sciatori nautici e
quello di attrezzi per il volo in determinati settori;
      b) lo stazionamento in prossimita' di ponti e sotto gli stessi.