Art. 83. D e r o g h e 1. La struttura regionale competente in materia di navigazione interna, quando la sicurezza e la fluidita' del traffico non ne sono pregiudicati, puo' autorizzare: a) il traino simultaneo di piu' di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo in determinati settori; b) lo stazionamento in prossimita' di ponti e sotto gli stessi.