Art. 85.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non
corrispondono  a  quelle  riprodotte  nell'allegato  A, devono essere
sostituite  entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni
conservano  il  significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti
immediatamente,  qualora  in  base  al presente regolamento dovessero
avere un altro significato.