Art. 85. Disposizioni transitorie 1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato A, devono essere sostituite entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base al presente regolamento dovessero avere un altro significato.