Art. 86. S a n z i o n i 1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, (determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna) una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 516,00. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 7 giugno 2002 GHIGO (Omissis).