Art. 86.
                           S a n z i o n i
    1.  La  violazione delle norme del presente regolamento comporta,
ai  sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, (determinazione
sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione
interna) una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,00 ad un
massimo di Euro 516,00.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 7 giugno 2002
                                GHIGO
    (Omissis).