Art. 9.
          Oggetti pericolosi, perdite di oggetti, ostacoli
    1.  E'  proibito lasciare debordare dalle unita' nautiche e dalle
installazioni  galleggianti  oggetti  che  compromettano la sicurezza
nella via navigabile.
    2.  Quando  una  unita'  nautica  o un'installazione galleggiante
perde un oggetto che non puo' essere immediatamente recuperato e puo'
essere  pericoloso  per  la  navigazione,  il comandante o la persona
responsabile  dell'installazione  galleggiante  devono immediatamente
avvisare del fatto le autorita' competenti.
    3.   Il  comandante  che  avvista  un  ostacolo  che  costituisce
intralcio   o   pericolo   per  la  navigazione  deve  immediatamente
segnalarlo alle autorita' competenti.