Art. 9. Oggetti pericolosi, perdite di oggetti, ostacoli 1. E' proibito lasciare debordare dalle unita' nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile. 2. Quando una unita' nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non puo' essere immediatamente recuperato e puo' essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorita' competenti. 3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorita' competenti.