Art. 10.
           Riordino e trasformazione degli enti fieristici
    1.   I   soggetti   iscritti  nell'elenco  regionale  degli  enti
fieristici gia' istituito ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge
11 gennaio   2001,   n.  7  "legge  quadro  sul  settore  fieristico"
presentano  alla  giunta  regionale  un  progetto  di  riordino  e di
trasformazione  nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10, comma 2
e seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
    2.  Il  progetto  di  riordino  e  di trasformazione, predisposto
dall'organo esecutivo dell'ente, deve essere corredato di:
      a) proposta di statuto;
      b) relazione generale;
      c) bilanci dell'ultimo triennio;
      d) identificazione e stato del patrimonio dell'ente;
      e) prospettive  di  investimenti  e  di  sviluppo attraverso la
redazione di un piano aziendale (business plan) a tre anni;
      f) analisi fiscale e contabile;
      g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
    3.  Il  medesimo progetto puo' prevedere nuovi apporti finanziari
nella  forma  di  conferimenti di cui all'Art. 2342 del codice civile
sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; puo', inoltre,
prevedere  la  cessione  a  questi  ultimi  di  quote derivanti dalla
trasformazione.
    4.  Quando  ricorrono  le  ipotesi di cui al comma 3, il progetto
deve,  altresi',  prevedere  procedure di offerta pubblica, nel primo
caso  promosse  dall'ente  fieristico,  nel  secondo  caso dagli enti
pubblici proprietari delle quote.
    5. Il progetto complessivo e' approvato dalla giunta regionale.