Art. 10. Riordino e trasformazione degli enti fieristici 1. I soggetti iscritti nell'elenco regionale degli enti fieristici gia' istituito ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 "legge quadro sul settore fieristico" presentano alla giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10, comma 2 e seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7. 2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto dall'organo esecutivo dell'ente, deve essere corredato di: a) proposta di statuto; b) relazione generale; c) bilanci dell'ultimo triennio; d) identificazione e stato del patrimonio dell'ente; e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un piano aziendale (business plan) a tre anni; f) analisi fiscale e contabile; g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali. 3. Il medesimo progetto puo' prevedere nuovi apporti finanziari nella forma di conferimenti di cui all'Art. 2342 del codice civile sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; puo', inoltre, prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla trasformazione. 4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve, altresi', prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso promosse dall'ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici proprietari delle quote. 5. Il progetto complessivo e' approvato dalla giunta regionale.