Art. 11.
                           S a n z i o n i
    1.  In  caso  di  organizzazione  o svolgimento di manifestazioni
fieristiche  senza  autorizzazione  ovvero  in caso di svolgimento di
manifestazioni   fieristiche   con   modalita'   diverse   da  quelle
autorizzate,  il  sindaco  del comune nel cui territorio si svolge la
manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a
dispone la chiusura della manifestazione stessa. E' disposta altresi'
nei   confronti  dei  soggetti  responsabili  l'applicazione  di  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria, da un minimo di Euro 5,00 ad un
massimo  di Euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta
espositiva.  Analoga  sanzione  e'  disposta  in  caso di abuso della
qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.
    2.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi sulla correttezza e
veridicita'  dell'informazione  e  della pubblicita' verso gli utenti
nonche'  delle  disposizioni previste dal regolamento di cui all'Art.
7,  e'  disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari a una somma compresa fra l'uno ed il
dieci per cento del fatturato della manifestazione.
    3.  L'accertamento delle violazioni e' delegato ai comuni nel cui
territorio si svolge la manifestazione fieristica.
    4.  Per  l'applicazione  delle relative sanzioni e la riscossione
delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge
regionale   28 gennaio   1977,  n.  10,  e  successive  modificazioni
concernente    "Disciplina   e   delega   delle   funzioni   inerenti
all'applicazione   delle   sanzioni   amministrative   di  competenza
regionale".