Art. 11. S a n z i o n i 1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalita' diverse da quelle autorizzate, il sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a dispone la chiusura della manifestazione stessa. E' disposta altresi' nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 5,00 ad un massimo di Euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione e' disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale. 2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti nonche' delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'Art. 7, e' disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa fra l'uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione. 3. L'accertamento delle violazioni e' delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica. 4. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni concernente "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".