Art. 12
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Sono  abrogati  la  legge  regionale  2  agosto  1988, n. 35,
"Disciplina  delle  manifestazioni  fieristiche" e la legge regionale
18 gennaio 1991, n. 4 concernente modificazione della legge regionale
2 agosto  1988,  n.  35,  nonche'  l'Art.  37  della  legge regionale
13 aprile   2001,   n.   11   "Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  alle  autonomie  locali  in  attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
    2.  Sono  abrogate  le  lettere  a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell'Art. 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
    3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'Art. 35 della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11.
    4.  Alla  data  di  adozione  da parte della giunta regionale del
provvedimento   di   approvazione   del  progetto  di  trasformazione
dell'ente fiera di Verona, e' abrogata la legge regionale 16 dicembre
1999,  n.  53  "Funzioni  amministrative  concernenti l'ente fiera di
Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
    5.  In via transitoria ai procedimenti concernenti l'attribuzione
della  qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
fleristiche  e la formazione del calendario fleristico regionale, non
ancora  conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge,
si  applica  la  previgente  disciplina  di  cui alla legge regionale
2 agosto 1988, n. 35.
    6.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 9 della legge regionale 2
agosto  1988,  n. 35 si applicano fino all'avvenuta trasformazione di
ciascun ente fieristico.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 23 maggio 2002
                                GALAN