Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e la legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 concernente modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, nonche' l'Art. 37 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'Art. 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. 3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'Art. 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. 4. Alla data di adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di approvazione del progetto di trasformazione dell'ente fiera di Verona, e' abrogata la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53 "Funzioni amministrative concernenti l'ente fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fleristiche e la formazione del calendario fleristico regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35. 6. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 si applicano fino all'avvenuta trasformazione di ciascun ente fieristico. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 23 maggio 2002 GALAN