Art. 2.
             Tipologie delle manifestazioni fieristiche
    1.  Per  manifestazioni  fieristiche  si  intendono  le attivita'
commerciali  svolte  in via ordinaria in regime di diritto privato ed
in  ambito  concorrenziale  per  la presentazione, la promozione o la
commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un
periodo di tempo limitato, il cui accesso puo' essere consentito alla
generalita'  del  pubblico  oppure  circoscritto a specifici gruppi o
categorie  di  operatori  professionali  del  settore  o  dei settori
economici interessati.
    2.  Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti
tipologie:
      a) fiere    generali,    rappresentative    di   piu'   settori
merceologici,  aperte alla generalita' del pubblico, nelle quali puo'
essere  prevista  la  vendita  con consegna immediata o differita dei
beni e dei servizi esposti;
      b) fiere   specializzate,   limitate   a  uno  o  piu'  settori
merceologici   omogenei  o  connessi  fra  di  loro,  riservate  agli
operatori  professionali, dirette alla presentazione e promozione dei
beni  e  dei  servizi  esposti,  con  contrattazione  su  campione  e
possibile accesso del pubblico solo in qualita' di visitatore;
      c) mostre-mercato,  limitate  a uno o piu' settori merceologici
omogenei  o  connessi  fra  di  loro,  aperte  alla  generalita'  del
pubblico,  dirette  alla  promozione e anche alla vendita immediata o
differita dei beni e dei servizi esposti.