Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche 1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attivita' commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso puo' essere consentito alla generalita' del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. 2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie: a) fiere generali, rappresentative di piu' settori merceologici, aperte alla generalita' del pubblico, nelle quali puo' essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti; b) fiere specializzate, limitate a uno o piu' settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualita' di visitatore; c) mostre-mercato, limitate a uno o piu' settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalita' del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.