Art. 4. Qualifica delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e locale. 2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite dalla giunta regionale. 3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale e' attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione. 4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base dei seguenti elementi: a) programma organizzativo; b) numero, provenienza e rappresentativita' degli espositori del settore o dei settori cui la manifestazione e' rivolta; c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori. 5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale. 6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una societa' di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.