Art. 4.
             Qualifica delle manifestazioni fieristiche
    1.  Le  manifestazioni  fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale e locale.
    2.  Le  qualifiche  di  manifestazione  fieristica  di  rilevanza
internazionale e nazionale sono attribuite dalla giunta regionale.
    3.  La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale
e'   attribuita   dal   comune   nel  cui  territorio  si  svolge  la
manifestazione.
    4.  Le  qualifiche  di  rilevanza internazionale e nazionale sono
attribuite sulla base dei seguenti elementi:
      a) programma organizzativo;
      b) numero,  provenienza  e  rappresentativita' degli espositori
del settore o dei settori cui la manifestazione e' rivolta;
      c) numero  e  qualificazione  professionale  e  commerciale dei
visitatori.
    5.  Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione,
gli  elementi  di  cui  al comma 4 sono desumibili da una dettagliata
relazione previsionale.
    6.  Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica
di  internazionale  o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del
proprio  bilancio  annuale  da  parte  di  una  societa' di revisione
contabile iscritta nell'apposito albo della commissione nazionale per
la  societa'  e  la  borsa  (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi
membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.