Art. 5.
  Autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
    1.    L'autorizzazione   allo   svolgimento   di   manifestazioni
fieristiche  viene  rilasciata,  nel  rispetto dei principi di libera
concorrenza e liberta' di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a
tutti   i   soggetti   pubblici  e  privati  dotati  della  capacita'
organizzativa   e   finanziaria   necessaria   per  la  realizzazione
dell'evento; per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi
non  appartenenti  all'Unione  europea,  l'autorizzazione  puo' venir
subordinata  all'esistenza  di  condizioni  di  reciprocita'  per gli
organizzatori italiani.
    2.    L'autorizzazione   allo   svolgimento   di   manifestazioni
fleristiche di rilevanza internazionale e nazionale e' rilasciata dal
dirigente della struttura regionale competente; per le manifestazioni
fieristiche di rilevanza locale, l'autorizzazione allo svolgimento e'
di  competenza  del  comune  nel  cui  ambito  territoriale si svolge
l'evento, il quale trasmette alla Regione i dati della manifestazione
autorizzata al fine della redazione del calendario di cui all'Art. 6.
    3.  Le  manifestazioni  fieristiche  hanno  una durata massima di
giorni   quindici,   estensibile   a  trenta  sulla  base  di  idonee
motivazioni.
    4.   Le   domande   di   autorizzazione   allo   svolgimento   di
manifestazioni   fieristiche   con   qualifica  di  internazionale  e
nazionale  sono presentate al presidente della giunta regionale entro
i  termini  e  con  le  modalita'  fissati con apposito provvedimento
amministrativo  della  giunta  regionale.  Il  medesimo provvedimento
determina,   altresi',  i  termini  entro  i  quali  va  concluso  il
procedimento,  ai sensi dell'Art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
    5. Nelle domande devono essere indicati:
      a) la  denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e
la data di inizio e chiusura della manifestazione;
      b) l'indicazione delle finalita' dell'iniziativa, del settore o
dei  settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico
o   della   riserva  ai  soli  operatori  economici  e  professionali
interessati.
    6. Alla domanda devono essere allegati:
      a) il  programma  e  il  regolamento  della manifestazione, con
specificazione dell'ammontare delle quote di partecipazione richieste
agli  espositori  e  delle  tariffe  dei servizi non ricompresi nelle
quote offerti agli stessi;
      b) il piano organizzativo-finanziario della manifestazione;
      c) una dichiarazione attestante:
        1)  l'esercizio  da  almeno  un  anno di attivita' in analogo
settore  merceologico  da  parte  del  richiedente l'autorizzazione a
manifestazione internazionale o nazionale;
        2) l'idoneita' della sede fieristica per gli aspetti relativi
alla  sicurezza  e  all'agibilita'  degli impianti, delle strutture e
delle  infrastrutture,  nonche'  per  i  requisiti dei servizi per lo
svolgimento  della manifestazione anche in riferimento alla qualifica
richiesta;
        3)    la    garanzia    che   le   modalita'   organizzative,
compatibilmente  con  gli spazi disponibili, consentano condizioni di
accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
        4)  che  le quote di partecipazione a carico degli espositori
rispondano  a  criteri  di  trasparenza, tali da escludere condizioni
contrattuali  inique,  che  prevedano tariffe diverse per prestazioni
equivalenti  o  che  obblighino alcuni espositori all'accettazione di
prestazioni supplementari.
    7.   L'ammissione  degli  espositori  e'  disposta  dal  soggetto
organizzatore  secondo  quanto  stabilito dal regolamento di ciascuna
manifestazione.
    8.  La  possibilita'  di vendita immediata o differita dei beni e
dei  servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve
essere  prevista  nei  regolamenti  delle  singole  manifestazioni  e
realizzata  in  conformita'  alla  normativa  vigente  in  materia di
commercio.
    9.  Entro  sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione
il  soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione od al comune
una  scheda  recante l'elenco delle ditte espositrici e una relazione
riassuntiva  sui  risultati  raggiunti  in  rapporto  agli  obiettivi
dell'evento.