Art. 5. Autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche 1. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche viene rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e liberta' di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacita' organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento; per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione puo' venir subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani. 2. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fleristiche di rilevanza internazionale e nazionale e' rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, l'autorizzazione allo svolgimento e' di competenza del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento, il quale trasmette alla Regione i dati della manifestazione autorizzata al fine della redazione del calendario di cui all'Art. 6. 3. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta sulla base di idonee motivazioni. 4. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale sono presentate al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalita' fissati con apposito provvedimento amministrativo della giunta regionale. Il medesimo provvedimento determina, altresi', i termini entro i quali va concluso il procedimento, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". 5. Nelle domande devono essere indicati: a) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione; b) l'indicazione delle finalita' dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati. 6. Alla domanda devono essere allegati: a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell'ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi; b) il piano organizzativo-finanziario della manifestazione; c) una dichiarazione attestante: 1) l'esercizio da almeno un anno di attivita' in analogo settore merceologico da parte del richiedente l'autorizzazione a manifestazione internazionale o nazionale; 2) l'idoneita' della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilita' degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonche' per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta; 3) la garanzia che le modalita' organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati; 4) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari. 7. L'ammissione degli espositori e' disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione. 8. La possibilita' di vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformita' alla normativa vigente in materia di commercio. 9. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione od al comune una scheda recante l'elenco delle ditte espositrici e una relazione riassuntiva sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi dell'evento.