Art. 6.
   Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche
    1.   E'   istituito   il  calendario  regionale  ufficiale  delle
manifestazioni  con  qualifica  di  internazionale e nazionale che si
svolgeranno  durante  l'anno  nel  Veneto. In tale calendario vengono
indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
    2.   Il   calendario   delle   manifestazioni  fieristiche  viene
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto entro il
30 novembre  dell'anno  precedente  a quello in cui le manifestazioni
devono svolgersi.
    3.    Nel   calendario   sono   riportati,   per   ogni   singola
manifestazione:
      a) la denominazione ufficiale;
      b) la tipologia e la qualifica;
      c) il luogo e il periodo di svolgimento;
      d) i settori merceologici interessati;
      e) gli estremi dell'autorizzazione.
    4.  Gli  organizzatori  delle  manifestazioni  devono apporre gli
estremi  dell'autorizzazione  regionale su ogni genere di pubblicita'
relativa alla singola manifestazione.