Art. 6. Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche 1. E' istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno durante l'anno nel Veneto. In tale calendario vengono indicate anche le manifestazioni con qualifica locale. 2. Il calendario delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. 3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione: a) la denominazione ufficiale; b) la tipologia e la qualifica; c) il luogo e il periodo di svolgimento; d) i settori merceologici interessati; e) gli estremi dell'autorizzazione. 4. Gli organizzatori delle manifestazioni devono apporre gli estremi dell'autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicita' relativa alla singola manifestazione.