Art. 7. Regolamento di attuazione 1. La giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a: a) stabilire i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale; b) dettare le modalita' per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.