Art. 7.
                      Regolamento di attuazione
    1.  La  giunta  regionale,  con regolamento da adottare entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a:
      a) stabilire  i requisiti per l'attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
      b) dettare le modalita' per la creazione di un sistema omogeneo
di   controllo   e   certificazione  dei  dati  delle  manifestazioni
internazionali e nazionali.