Art. 2.
                            Procedimento
    1.  Il  presidente  della  giunta  regionale  indice  con proprio
decreto  il  referendum  consultivo  tra  gli  elettori residenti nei
comuni  della  Regione  sul  seguente quesito: "Siete favorevoli alla
presentazione  da  parte  del consiglio regionale, ai sensi dell'Art.
121  della  Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che
preveda,  nel  quadro  dell'unita'  nazionale,  il trasferimento alla
Regione  del  Veneto  delle  funzioni  statali  e  delle  conseguenti
necessarie risorse finanziarie in materia di sanita', polizia locale,
formazione  professionale, di competenze in materia di organizzazione
scolastica,  offerta di programmi educativi e gestione degli istituti
scolastici?".
    2.  Il  decreto  del  Presidente  della  Regione di indizione del
referendum   consultivo  potra'  essere  adottato  dopo  la  data  di
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione dei progetti di
legge  attuativi  del dispositivo referendario formalmente presentati
entro  il  31  agosto  2001  e  dopo  che il consiglio regionale, con
apposita  risoluzione,  si sara' espresso a favore di una proposta di
legge attuativa del dispositivo referendario.