Art. 2. Procedimento 1. Il presidente della giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: "Siete favorevoli alla presentazione da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, nel quadro dell'unita' nazionale, il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle conseguenti necessarie risorse finanziarie in materia di sanita', polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione degli istituti scolastici?". 2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potra' essere adottato dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei progetti di legge attuativi del dispositivo referendario formalmente presentati entro il 31 agosto 2001 e dopo che il consiglio regionale, con apposita risoluzione, si sara' espresso a favore di una proposta di legge attuativa del dispositivo referendario.