Art. 3.
                          Norma finanziaria
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge
quantificabili  in  L. 30.000.000.000, di cui 15.000.000.000 a carico
del  bilancio  2001 e 15.000.000.000 a carico del bilancio 2002, sono
imputati  al  capitolo  n. 3210 dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  regionale, il cui stanziamento viene adeguato mediante
corrispondente   riduzione,   di  L.  15.000.000.000  in  termini  di
competenza  e  di  cassa  per l'esercizio 2001 e di 15.000.000.000 in
termini  di  sola competenza per l'esercizio 2002, dello stanziamento
del  capitolo n. 86600 iscritto nello stato di previsione della spesa
del   bilancio   per   l'esercizio  finanziario  2001  e  pluriennale
2001-2003.