Art. 3. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in L. 30.000.000.000, di cui 15.000.000.000 a carico del bilancio 2001 e 15.000.000.000 a carico del bilancio 2002, sono imputati al capitolo n. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui stanziamento viene adeguato mediante corrispondente riduzione, di L. 15.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 e di 15.000.000.000 in termini di sola competenza per l'esercizio 2002, dello stanziamento del capitolo n. 86600 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.