(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 febbraio 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  provincia  autonoma di Bolzano fornisce, nei limiti delle
proprie  competenze, assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con
dimora  stabile  in  Alto Adige, che intendono adottare un bambino di
cittadinanza non italiana e residente all'estero.
    2.   L'assistenza   e  il  sostegno  sono  offerti  nel  rispetto
dell'ordinamento  giuridico statale e internazionale e in particolare
conformemente  ai  principi e alle direttive della Convenzione per la
cooperazione  in  materia  di adozione internazionale, sottoscritta a
L'Aja  il 29 maggio 1993, e alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto
del minore ad una famiglia", modificata dalla legge 31 dicembre 1998,
n.  476,  e  dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominata
"Legge statale sull'adozione".