Art. 3.
                      Ente pubblico autorizzato
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  39-bis,  comma  2,  della legge statale
sull'adozione  e  in  corrispondenza  ai  presupposti di cui all'Art.
39-ter  della  citata  legge,  la  provincia autonoma di Bolzano puo'
istituire  un ente pubblico autorizzato con i compiti di cui all'Art.
31, comma 3, della citata legge.