Art. 3. Ente pubblico autorizzato 1. Ai sensi dell'Art. 39-bis, comma 2, della legge statale sull'adozione e in corrispondenza ai presupposti di cui all'Art. 39-ter della citata legge, la provincia autonoma di Bolzano puo' istituire un ente pubblico autorizzato con i compiti di cui all'Art. 31, comma 3, della citata legge.