Art. 4.
              Gruppo di sostegno psicologico e sociale
    1.  Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'Art.
29-bis,  comma  4,  della legge statale sull'adozione e' istituito un
gruppo  di  sostegno  psicologico  e  sociale  composto  da operatori
dell'area  dei  distretti  sociali  del servizio sociopedagogico e da
psicologi della sanita' pubblica o di centri privati convenzionati.