Art. 4. Gruppo di sostegno psicologico e sociale 1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'Art. 29-bis, comma 4, della legge statale sull'adozione e' istituito un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori dell'area dei distretti sociali del servizio sociopedagogico e da psicologi della sanita' pubblica o di centri privati convenzionati.