Art. 5.
         Sostegno dei centri di intermediazione autorizzati
    1.  La  giunta  provinciale  e'  autorizzata,  ai sensi dell'Art.
20-bis  della  legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei
servizi  sociali  in  provincia di Bolzano", a sostenere con adeguati
mezzi  finanziari i centri di intermediazione privati in provincia di
Bolzano. Tali centri di intermediazione devono soddisfare i requisiti
di  cui  all'Art.  39-ter della legge statale sull'adozione ed essere
inoltre  in  possesso dell'autorizzazione della commissione nazionale
per  le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attivita' di
cui   all'Art.   39,   comma  1,  lettera  c),  della  legge  statale
sull'adozione.