Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Alla spesa a carico degli esercizi 2002 e 2003 per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli da 1 a 4, stimata in 335.697 euro all'anno, si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2002-2003 nel bilancio triennale 2001-2003, sezione 10 - settore 10.2, lettera b.1. 2. La spesa per gli interventi di cui all'Art. 5 e' autorizzata con legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 29 gennaio 2002 DURNWALDER