Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
    1.   Alla   spesa  a  carico  degli  esercizi  2002  e  2003  per
l'attuazione  degli  interventi  previsti  dagli  articoli  da 1 a 4,
stimata in 335.697 euro all'anno, si provvede mediante corrispondente
quota  dello  stanziamento  previsto  per  il  biennio  2002-2003 nel
bilancio triennale 2001-2003, sezione 10 - settore 10.2, lettera b.1.
    2.  La  spesa per gli interventi di cui all'Art. 5 e' autorizzata
con legge finanziaria annuale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 29 gennaio 2002
                             DURNWALDER