(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       88 del 25 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  riconosce  la  cooperazione allo
sviluppo  quale  strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai
fini  della  pace e della piena realizzazione di diritti umani, e con
la   presente   legge  intende  contribuire  al  loro  conseguimento,
utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
    2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti
attivi  sul  territorio  regionale,  promuove  e  attua interventi di
cooperazione  allo  sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi
in  via  di  transizione,  come  definiti  dall'organizzazione per la
cooperazione  e  lo sviluppo economico (OCSE), e di ricostruzione nei
Paesi  colpiti  da  calamita', per quanto possibile in collaborazione
con  gli  enti  locali  ed  i soggetti pubblici e privati del proprio
territorio,  con  altri  soggetti omologhi esteri pubblici e privati,
con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti
in materia.