(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 25 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione di diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie. 2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.