Art. 10. Programmazione degli interventi 1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento e' comunicato al Ministero degli affari esteri. 2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorita' di intervento e per ogni ambito di cui all'Art. 3, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce: a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio; b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'Art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge; c) i limiti, i criteri e le priorita' di concessione dei contributi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b); d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati; e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri. 3. La giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'Art. 4. 4. Annualmente la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento. 5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la giunta regionale attiva la consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a). La consulta collabora alla organizzazione della conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla giunta.