Art. 10.
                   Programmazione degli interventi
    1.  Il  consiglio regionale approva, su proposta della giunta, un
documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della
presente  legge.  Detto  documento  e'  comunicato al Ministero degli
affari esteri.
    2.  Il  documento  triennale  indica  gli  obiettivi generali, le
priorita'  di  intervento  e  per  ogni  ambito di cui all'Art. 3, ad
esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
      a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
      b) i  criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'Art.
4,  con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della
presente legge;
      c) i  limiti,  i  criteri  e  le  priorita'  di concessione dei
contributi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b);
      d) le  forme  di  monitoraggio e di valutazione dei progetti in
corso d'opera o realizzati;
      e) le  forme  del  coordinamento  delle politiche regionali nei
confronti  dei  Paesi  in  via  di  sviluppo  e  dei  Paesi in via di
transizione,   anche   mediante   appositi  programmi  di  interventi
integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri.
    3.  La  giunta  regionale,  ai  fini  della  predisposizione  del
documento  di  indirizzo-programmazione,  consulta  preventivamente i
soggetti di cui all'Art. 4.
    4.   Annualmente   la  giunta  regionale  presenta  al  consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.
    5.  Al  fine di favorire la massima partecipazione al processo di
programmazione  degli  interventi,  la  giunta  regionale  attiva  la
consulta   regionale   sulla   cooperazione   decentrata   costituita
dall'assessore  competente,  che  la  presiede, e dai soggetti di cui
all'Art.   4,   comma 1,  lettera  a).  La  consulta  collabora  alla
organizzazione   della   conferenza   regionale   sulla  cooperazione
internazionale convocata periodicamente dalla giunta.