Art. 11.
                        Organismo gestionale
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,   con  apposito  provvedimento  istituisce  un  organismo
regionale   dotato   della   necessaria   autonomia  organizzativa  e
gestionale  al  fine di garantire, nelle materie di cui alla presente
legge:
      a) maggiore efficacia ed efficienza, all'azione regionale;
      b) la   necessaria   tempestivita'  nella  realizzazione  delle
azioni;
      c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche
in  connessione  con lo svolgimento di attivita' all'estero ovvero in
rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.