Art. 11. Organismo gestionale 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge: a) maggiore efficacia ed efficienza, all'azione regionale; b) la necessaria tempestivita' nella realizzazione delle azioni; c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attivita' all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.