Art. 4. Soggetti della cooperazione internazionale 1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale: a) gli enti ,le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attivita' di cooperazione e solidarieta' internazionale e loro forme associative; b) le universita', istituti di formazione accreditati in conformita' alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalita' attinenti alla presente legge; c) le imprese di pubblico servizio; d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a); e) le organizzazioni sindacali e di categoria; f) le comunita' di immigrati; g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalita' di cui alla presente legge. 2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fluire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.