Art. 4.
             Soggetti della cooperazione internazionale
    1.  Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione
internazionale:
        a) gli  enti  ,le  organizzazioni  non  governative (ONG), le
organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  le
organizzazioni   di   volontariato,   le  cooperative  sociali  e  le
associazioni  di  promozione  sociale,  che  prevedano  nello statuto
attivita'  di cooperazione e solidarieta' internazionale e loro forme
associative;
      b) le   universita',  istituti  di  formazione  accreditati  in
conformita'  alla  normativa  regionale, di iniziativa culturale e di
ricerca  ed  informazione,  fondazioni  con  finalita' attinenti alla
presente legge;
      c) le imprese di pubblico servizio;
      d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);
      e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
      f) le comunita' di immigrati;
      g) gli  istituti  di  credito,  le  cooperative ed imprese, con
particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate
alle finalita' di cui alla presente legge.
    2.  I  soggetti  di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi
internazionali  con  cui  il  Ministero  degli affari esteri italiano
collabora  ai  fini  della  cooperazione  internazionale,  al fine di
fluire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente
legge,  devono  avere  sede  legale  o  una  sede operativa ed essere
attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.