Art. 7. Interventi di emergenza 1. In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina e concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti: a) attivita' di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamita'; b) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite; c) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo. 2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro attuazione sono deliberati dalla giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'Art. 10 anche in deroga alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di forniture e servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilita' previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono esere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verra' erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto. 3. Per interventi indifferibili e urgenti, il presidente della giunta regionale, sentite, le competenti autorita' statali e' autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla giunta ed al consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovra' essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute. 4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la giunta regionale puo' costituire un'apposita unita' di crisi.