Art. 7.
                       Interventi di emergenza
    1.  In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti
armati,   epidemie,   situazioni  di  denutrizione  e  gravi  carenze
igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina e concorre
finanziariamente  all'attuazione  degli interventi di cui all'Art. 5,
comma  1,  lettera  b),  anche  in  collaborazione  con  le strutture
regionali  della  protezione  civile,  ONG  e con soggetti pubblici e
privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti
ambiti:
      a) attivita'  di  protezione  civile  all'estero  e di messa in
sicurezza dei territori colpiti da calamita';
      b) attivita'   di   soccorso   ed   opere  di  assistenza  alle
popolazioni colpite;
      c) attivita'   di   soccorso   ed   opere  di  assistenza  alle
popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a
seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
    2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 e le modalita' della loro
attuazione  sono  deliberati dalla giunta regionale al di fuori delle
procedure  di  programmazione  previste  dall'Art. 10 anche in deroga
alla  legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia
di  forniture  e  servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli
interventi  di  cui  al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento
della  spesa  nell'ambito  del limite delle disponibilita' previste a
tale  scopo  dal  bilancio regionale e possono esere erogati anticipi
fino  ad  un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo
verra' erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
    3.  Per  interventi  indifferibili e urgenti, il presidente della
giunta   regionale,  sentite,  le  competenti  autorita'  statali  e'
autorizzato  ad  effettuare  spese,  con  proprio  decreto, fino alla
concorrenza   della   somma   di   Euro   200.000,  dando  tempestiva
comunicazione  alla giunta ed al consiglio regionale delle iniziative
assunte.  Di  tali  somme dovra' essere approvato apposito rendiconto
concernente le spese effettivamente sostenute.
    4.  Per  il  coordinamento  e  la  realizzazione degli interventi
regionali  di  cui  al  comma  1, la giunta regionale puo' costituire
un'apposita unita' di crisi.