Art. 8.
Iniziative  di  educazione  allo sviluppo, culturali, di ricerca e di
  sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalita'
    1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Art. 5, comma 1,
lettera e), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che
sanciscono  il  ripudio  della  guerra  come strumento di offesa alla
liberta'  degli  altri  popoli  e  come  mezzo  di  risoluzione delle
controversie internazionali.
    2.  Per  l'attuazione  di  quanto previsto al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna  puo'  realizzare iniziative culturali, di ricerca, di
educazione,  di  informazione,  di  cooperazione  e di formazione che
tendano  a  sensibilizzare la comunita' regionale, e in particolare i
giovani,   ai   valori   della  pace,  dell'interculturalita',  della
solidarieta'  fra  i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a
prevenire  e  combattere  la  discriminazione  fondata in particolare
sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o
le  condizioni  personali e sociali, in collaborazione con i soggetti
di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a).
    3.  La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo
sviluppo  di  una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo
delle scuole di pace presenti sul territorio regionale.
    4.  La  Regione,  d'intesa  con  le  autorita' competenti, assume
iniziative volte a favorire altresi' attivita' di aggiornamento degli
insegnanti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  in materia di
pedagogia  e  di  didattica della pace, di gestione e risoluzione non
violenta dei conflitti.