Art. 8. Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Art. 5, comma 1, lettera e), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna puo' realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunita' regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalita', della solidarieta' fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a). 3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle scuole di pace presenti sul territorio regionale. 4. La Regione, d'intesa con le autorita' competenti, assume iniziative volte a favorire altresi' attivita' di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.